Il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Sanificazione e credito d'imposta

Il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Tra le varie misure messe a punto dal Governo vi è il riconoscimento di un credito di imposta in caso di interventi finalizzati alla sanificazione degli ambienti di lavoro e all’acquisto di dispositivi di protezione, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Sanificazione al 60% e fino a 60.000 euro: la bozza del Decreto Rilancio modifica il bonus, e fornisce l’elenco delle spese ammesse. Occorre soltanto il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per l’avvio dell’agevolazione.

Questa nuova agevolazione per l’acquisto di mascherine di protezione e gel disinfettanti da usare nei luoghi di lavoro fa il paio con il credito d’imposta previsto per le spese di sanificazione dei luoghi di lavoro e degli strumenti utilizzati.

Inoltre, il D.L. 23/2020 estende tale credito anche alle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (dpi) e altri dispostivi atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

 
  • Beneficiari

Nell’ambito applicativo soggettivo, i potenziali beneficiari sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.

 

  • Spese ammissibili all’agevolazione

Il Bonus sanificazione del 60% spetterà per le seguenti spese:

  • Sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • Acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • Acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • L’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • Acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come le barriere protettive, incluse le eventuali spese di installazione, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Fra i dispositivi di protezione individuale rientrano i seguenti:

  • mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3
  • guanti
  • visiere di protezione e occhiali protettivi
  • tute di protezione e calzari.

Fra gli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad

agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti:

  • barriere protettive
  • pannelli protettivi
  • detergenti mani.

Si è in attesa di un decreto attuativo che indichi le modalità per accedere all’agevolazione, tenuto conto che la stessa potrebbe non essere automatica visto il limite massimo di spesa stanziato di 50 milioni per l’anno 2020.

  • Cumulabilità

La possibilità di cumulare il credito d’imposta con la quasi totalità degli altri aiuti alle imprese in vigore e di prossima uscita potrebbe essere determinata dal fatto che la nuova agevolazione si dovrebbe caratterizzare, in analogia al credito d’imposta per investimenti introdotto dalla legge di Bilancio 2020, per essere una misura generale di politica economica, in quanto rivolta potenzialmente a tutte le imprese indistintamente.

Sarebbe in questo caso un’agevolazione costituente misura generale è potenzialmente cumulabile con altri incentivi (fiscali o di altra natura) che si qualifichino a loro volta come misure generali, oppure che si qualifichino come aiuti di Stato.

L’unica eccezione emerge qualora sia la stessa legge istitutiva della misura generale a prevedere il contrario o a porre limiti massimi di cumulabilità, fatto che non emerge nei due decreti legge, che si sono occupati del credito d’imposta per la sanificazione. Il vincolo che rimane pertanto legato a verifiche sulle altre eventuali agevolazioni che l’impresa intendesse cumulare.

  • Consigli per gli acquisti in itinere

In attesa di avere il decreto attuativo che disciplini le modalità per fruire del beneficio fiscale, è ragionevole ritenere che il documento debba contenere una descrizione idonea ad individuare in maniera inequivocabile il costo sostenuto al fine di poter accedere al beneficio.

Occorre tener presente che l’articolo 1, comma 1, lettera e) del Dm Industria 274/1997 definisce la sanificazione una serie di procedimenti e operazioni poste in essere per rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore. Dovrebbe pertanto trattarsi di intervento collegato all’attività di pulizia, ma non equivalente o comunque indistinguibile.

Tanto più che con riferimento ai codici Ateco (Agenzia delle Entrate circolari 14/E e 37/E del 2015), le prestazioni di pulizia rientrano tra quelle indicate nei codici 81.21.00 e 82.22.02, cui si applica il regime IVA del reverse charge, e non comprendono le altre attività di pulizia specializzata di edifici, nonché le prestazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, le quali invece restano soggette alla fatturazione con Iva esposta.

Pertanto, è opportuno per gli acquisti in corso tenere a mente che:

  • le prestazioni dovrebbero essere rese da soggetti che ordinariamente erogano servizi di pulizie, specializzate nella sanificazione degli ambienti di lavoro;
  • la fatturazione dovrebbe consentire l’individuazione della parte di prestazione che, riferendosi alla specifica prestazione di sanificazione degli ambienti, consente l’accesso al credito d’imposta quando destinata ai luoghi di lavoro.
  • le prestazioni di sanificazione vanno indicate in fattura con applicazione del regime di Iva esposta e separatamente dalle prestazioni di pulizia in regime di reverse charge in presenza di committente soggetto passivo Iva. Laddove invece la fatturazione dovesse risultare unitaria, ricomprendendo indistintamente pulizia e sanificazione, si dovrà applicare il regime dell’Iva esposta.
  • il pagamento della/e relativa/e fattura/e sia eseguito con mezzi tracciabili e indicandone i riferimenti essenziali (fornitore, data e numero fattura).

In definitiva a spiegare i dettagli dell’ampliamento è la circolare numero 9 del 13 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

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